Focus Normativo


DOCUMENTAZIONE PARLAMENTARE - CAMERA DEI DEPUTATI 
ESTRATTO DA https://temi.camera.it/leg18/temi/terremoti_d.html

Aggiornamento ottobre 2021


Misure per la ricostruzione

Il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'art. 4, comma. 3, del D.L. 189/2016, oltre all'incremento di 300 milioni di euro per il 2018 (art. 01 D.L. 55/18), a cui si sono aggiunti 85 milioni di euro versati dalla Camera dei deputati (art 1, comma 989, della legge di bilancio 2019), e di 360 milioni di euro per il 2019 (art. 1, comma 988, lett. b), legge di bilancio 2019), ha ricevuto ulteriori 100 milioni di euro, versati dalla Camera dei deputati, per l'esercizio 2019, di cui, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, una quota pari a 26,8 milioni di euro è destinata a favore dei comuni colpiti dal sisma, con meno di 30 mila abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi (articolo 9-undetricies del D.L. 123/19). Alle risorse del Fondo per la ricostruzione, la Camera dei deputati ha aggiunto ulteriori 40 milioni di euro, per l'esercizio 2020 (art. 1, comma 412, L. 178/20).

Per l'anno 2020, il Commissario straordinario può inoltre destinare una quota fino a 50 milioni di euro dei 100 milioni versati dalla Camera dei deputati per l'esercizio 2019, a un programma di sviluppo (articolo 9-duodetricies del D.L. 123/19), volto ad:

a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

d) interventi per il sostegno delle attività imprenditoriali;

e) interventi per sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese, comprese le piccole e le micro imprese;

f) interventi e servizi di rete e di connettività, anche attraverso la banda larga, per i cittadini e le imprese.

Sono stati inoltre previsti 100 milioni di euro, a favore di uno specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo, a valere, per il 2021, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (programmazione 2021-2027), a cui il Commissario straordinario, con proprie ordinanze, può destinare ulteriori risorse, nel limite di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (art. 1, commi 191-193, L. 178/20).

Altre misure a favore della ricostruzione hanno inoltre riguardato:

- il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative in aree attrezzate per finalità turistiche da parte dei proprietari di seconde case danneggiate dagli eventi sismici (art. 02 D.L. 55/18);

- l'aumento da 150.000 euro a 258.000 euro dei lavori per cui è obbligatoria l'attestazione del possesso dei requisiti di qualificazione (SOA) (art. 06 D.L. 55/18);

- l'esclusione della VAS e del c.d. screening di VAS, per interventi di ricostruzione o ripristino (art. 09 D.L. 55/18);

- l'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi svolta dal comune (art. 010 D.L. 55/18 e, successivamente, art. 10, comma 6, D.L. 76/2020);

- gli interventi su immobili di enti ecclesiastici (art. 011, comma 1, lett. a-c, D.L. 55/18), che seguono le procedure previste per la ricostruzione privata per lavori non superiori alla soglia comunitaria (art. 11, comma 3 D.L. 76/2020);

- il deposito di materiali da scavo in siti di deposito intermedio esteso fino a 30 mesi, prolungato fino al 31 dicembre 2019 e di nuovo esteso fino al 31 dicembre 2020 (art. 014 D.L. 55/18, art. 24, comma 1, lett. b), D.L. 32/2019, art. 15, comma 7-sexies D.L. 162/2019); tale termine è stato nuovamente esteso fino al 31 dicembre 2021 (art. 17-ter, comma 3 D.L. 183/20).

- il deposito di materiali derivanti dal crollo degli edifici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, esteso fino al 31 dicembre 2019 (art. 1, comma 1131, lett. h), della legge di bilancio 2019), successivamente, portato fino al 31 dicembre 2020 (art. 15, comma 7-sexies D.L. 162/2019). Tale termine è stato nuovamente esteso fino al 31 dicembre 2021 (art. 17-ter, comma 3 D.L. 183/20). In tale ambito, è consentito fino al 31 dicembre 2021 di aumentare fino al 70%, previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti, il quantitativo di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle autorizzazioni concesso agli impianti di gestione dei rifiuti e destinati al recupero (art. 9, comma 4-bis, D.L. 73/2021).

- la pubblicazione di linee guida del Commissario Straordinario per gli interventi di ricostruzione (art. 1-quinquies D.L. 55/18);

- la sanatoria per interventi edilizi di manutenzione straordinaria (art. 1-sexies, commi 1-5 D.L. 55/18);

- inclusione delle Università tra i soggetti per la ricostruzione opere pubbliche e beni culturali, sotto-soglia comunitaria (art. 37, comma 1, lett. c) D.L. 109/18);

- la detrazione del 110% (cd. Superbonus) per specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche spettante per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2009. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive (art. 57-bis, D.L. 104/2020). Successivamente, tale disposizione è stata estesa alle spese sostenute al 30 giugno 2022, ed allargata ai comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (art. 1  comma 66, lett. g), L. 178/20, a decorrere dal 1° gennaio 2021).  

La citata disciplina sulla sanatoria degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria (art. 1-sexies, commi 1-5, D.L. 55/18) è stata estesa anche agli interventi di restauro e di risanamento conservativo e agli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 39-ter D.L. 109/18); in tale ambito, sono previste sanzioni e il contributo non spetta per la parte relativa all'incremento di volume e in caso di interventi edilizi totalmente abusivi (art. 39-ter D.L. 109/18).

In materia di affidamento di incarichi sotto soglia di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, è prevista la procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci professionisti, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 23, comma 1 del D.L. 32/19), successivamente, modificato con quello del "prezzo più basso" (art. 1-bis del D.L. 123/19); in tale ambito, nelle aree del cratere sismico, è previsto, in deroga al Codice dei contratti pubblici, l'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica (art. 17-ter, comma 4 D.L. 183/20).

Le istruttorie relative agli edifici con danni lievi, possono essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione; il beneficiario che aliena il suo diritto sull'immobile non perde i contributi per la ricostruzione ricevuti e l'unica condizione sulla procedura di scelta della ditta esecutrice dei lavori prevede la selezione dell'impresa esclusivamente tra quelle iscritte nell'Anagrafe antimafia degli esecutori (art. 23, comma 1 del D.L. 32/19).

Sul deposito e trasporto di terre e rocce da scavo, si prevede che tali materiali possano essere gestiti secondo le procedure semplificate previste dal D.L. 189/2016 (art. 28, comma 4), se aventi un ridotto contenuto di amianto. In tale ambito, è stato previsto: l'aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie, la velocizzazione delle procedure per la medesima gestione, e la verifica della presenza di amianto e di altre sostanze pericolose nelle macerie (articolo 4 del D.L. 123/19).

In materia di interventi di immediata esecuzione, è prorogato al 30 giugno 2019 - ulteriormente prorogabile fino al 31 dicembre 2019, con ordinanza del Commissario - il termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria per l'ottenimento dei contributi per i lavori eseguiti (art. 9, comma 2-bis D.L. 91/18); successivamente, in tale ambito, è stata prevista la possibilità per il Commissario straordinario di differire tale termine al 30 giugno 2020 (articolo 2-ter del D.L. 123/19), termine nuovamente differito al 30 novembre 2020 (art. 11-bis, comma 2, D.L. 76/2020).

Al fine di semplificare e accelerare la ricostruzione privata, è stato poi inserito l'articolo 12-bis nel D.L. 189/16 (articolo 3 del D.L. 123/19), recante misure volte ad introdurre: modalità semplificate per la concessione del contributo per la ricostruzione privata, un ordine di priorità per la concessione del contributo in base a due elenchi di domande per le unità immobiliari destinate ad abitazione o destinate ad attività produttive, e controlli da parte degli uffici speciali per la ricostruzione riguardanti almeno il 20 per cento delle domande di contributo.

Si prevede l'adozione, da parte delle Regioni, di uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici, disciplinandone contenuti, modalità e termini di adozione e l'utilizzo del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate (art. 41 D.L. 50/2017), anche per le anticipazioni dovute ai professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori (articoli 3-bis e 7 del D.L. 123/19).

Risulta, inoltre, incrementato di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, il Fondo per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 (art. 41 D.L. 50/2017), destinando tale quota per la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e la ricostruzione degli edifici scolastici delle zone interessate (art. 32, commi 7-bis e 7-ter , D.L. 104/2020). Il suddetto incremento è stato fatto confluire nel Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 179 del 2012 (art. 58-bis, D.L. 73/2021).

Al fine di semplificare la procedura di selezione degli operatori economici per gli appalti di edilizia scolastica, si prevede, in particolare, che l'invito a partecipare non sia più basato sul progetto definitivo posto a base di gara e si estende, inoltre, tale possibilità anche per altri interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione (art. 11-bis, comma 1, D.L. 76/2020).

Per la messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle autostrade A24 e A25, successivamente agli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, si prevede la nomina di un Commissario straordinario in carica fino al 31 dicembre 2025 (art. 206 D.L. 34/2020).


Proroghe e sospensioni

L'articolo 57, del  decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd. decreto Agosto) stabilisce numerose proroghe a precedenti interventi legislativi. In particolare la disposizione:

  • proroga, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza dichiarato per il sisma del 2016 e 2017, avvenuto nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (comma 1), e la gestione straordinaria dell'emergenza (comma 2);

  • dispone la proroga o il rinnovo, sino all'anno 2021, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, dei contratti stipulati dai comuni del cratere sismico, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche (comma 9);

  • proroga fino al 31 dicembre 2021, la dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione (si tratta dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e dell'ufficio speciale per i comuni del cratere), e i contratti a tempo determinato dei medesimi Uffici (comma 10);

  • estende le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste fino al 31 dicembre 2020, a tutte le utenze situate nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia del 2016-2017 e dal sisma di Ischia del 2017; proroga, inoltre, tali agevolazioni oltre il 31 dicembre 2020, ma solo per le utenze degli immobili dichiarati inagibili (comma 18);

  • limita al 31 dicembre 2020 la possibilità di prorogare, con decreto del Ministro dell'interno, il periodo di sospensione degli adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal TUEL a carico degli enti locali colpiti dal sisma (articolo 8, comma 1, lett. b) del D.L. 123/19).

  • proroga al 31 dicembre 2021 il termine per l'applicazione delle sanzioni tributarie nei confronti dei soggetti che non abbiano dichiarato al catasto edilizio urbano i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti (art. 160, D.L. 34/2020). Successivamente, tale termine è stato nuovamente prorogato al 31 dicembre 2022 (art. 9, comma 4, D.L. 73/2021).



Raccolta atti ed ordinanze sul terremoto - Link al sito della Regione Umbria